Camera dei deputati

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Regolamento dei concorsi

  • Art. 7
    Accesso agli atti del concorso
    1. I candidati ad un concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti. Si applicano le disposizioni del Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente della Camera 5 agosto 1997, n. 575.
    2. Sono considerati atti della procedura i verbali relativi alle operazioni concorsuali e gli elaborati redatti dal richiedente nonché, limitatamente alla possibilità di prenderne visione, gli elaborati redatti dai candidati idonei.
    3. Non è consentito l'accesso agli atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato, o quando la richiesta sia presentata in termini temporali che non risultino congrui in relazione all'esigenza di tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti.
    4. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.