I
candidati ad un concorso possono esercitare il diritto di accesso agli
atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse per la tutela
di situazioni giuridiche direttamente rilevanti. Si applicano le
disposizioni del Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti
amministrativi della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del
Presidente della Camera 5 agosto 1997, n. 575.
Sono
considerati atti della procedura i verbali relativi alle operazioni
concorsuali e gli elaborati redatti dal richiedente nonché,
limitatamente alla possibilità di prenderne visione, gli elaborati
redatti dai candidati idonei.
Non è consentito l'accesso
agli atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia
partecipato, o quando la richiesta sia presentata in termini temporali
che non risultino congrui in relazione all'esigenza di tutela di
situazioni giuridiche direttamente rilevanti.
L'esercizio
del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura
concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della
procedura stessa.